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Statuto comunale (Adottato con D.C.
n. 90 dd. 28/03/91 mod. con D.C. n. 9 dd. 28/03/01 e D.C.
n. 1 e 2 dd. 08/01/07)
Regolamento TARSU (REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI)(Valido fino al 31.12.2002; dal 2003
è stata introdotta la tariffa Igene Ambientale T.I.A.
in sostituzione della "vecchia Tarsu")
Regolamento TOSAP (tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche)
Regolamento ICI (Imposta comunale
immobili)
Regolamento accertamento con
adesione tributi locali
Regolamento sanzioni amministrative
tributi locali
Regolamento di attuazione Legge
241/90(Accesso agli atti amministrativi)
Regolamento per la concessione
di finanziamenti e benefici economici (Contributi a
enti e privati)
Regolamento Consiglio Comunale
Regolamento imposta pubblicità
e pubbliche affissioni
Regolamento referendum locali
Regolamento per l'esercizio del
diritto di interpello (in materia di tributi comunali)
Regolamento TIA( tariffa Igene Ambientale)
Disciplinare delle norme tecnico amministrative per lavori
su strade di competenza comunale
Regolamento per la concessione
temporanea d'uso di locali, con relative pertinenze, di
proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari per
attività culturali, ricreative, divulgative e di
aggregazione.
STATUTO COMUNALE
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Provincia di Gorizia
S T A T U T O
Adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90 dd. 28/03/1991 (e succ. modifiche e integrazioni).
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
dd. 28/03/2001.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
dd. 08/01/2007.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
dd. 08/01/2007.
ALLEGATO alla Delibera C.C. n. 2 dd. 08/01/2007
statuto COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI NUOVISSIMO/STATUTO/LAVORO/C
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
C A P O I
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
Autonomia del Comune. Finalità
1. Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente espressione
della comunità locale dei cittadini dotato di rilevanza
costituzionale.
2. Il Comune ha autonomia statutaria normativa ed impositiva,
organizzativa finanziaria ed amministrativa.
3. E' ente autonomo e sovrano che rappresenta la popolazione
nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, nel
rispetto della costituzione e delle leggi e dei principi
dell'ordinamento della Repubblica Italiana.
4. E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni
ad esso conferite o delegate dallo stato e dalla regione
Friuli Venezia Giulia. Partecipa al processo di riconoscimento
del ruolo degli enti locali nella gestione delle risorse
locali, del gettito fiscale e nell'organizzazione dei servizi
pubblici o di pubblico interesse.
5. Favorisce la più ampia partecipazione democratica
della popolazione alle scelte amministrative nel rispetto
delle leggi e dei principi in materia di ordinamento degli
enti locali.
6. Assicura il libero accesso alle informazioni sulla vita
e sull'attività dell'ente.
7. Garantisce l'uso dei servizi pubblici in condizioni di
parità e senza discriminazioni a tutti i cittadini
della comunità.
ART. 2
Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. La sede del Comune è nel palazzo comunale situato
nel centro abitato di Ronchi che comprende anche i toponimi
locali di Selz, Vermegliano, Soleschiano e San Vito.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone
che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma del Comune
di Ronchi dei Legionari è costituito da uno scudo
di colore rosso, attraversato da una catena di monti argentei
con tre cime, il cui orlo inferiore è riempito da
un prato verde, nel quale mettono radice quattro viti verdi
naturali, che si innalzano fino alla metà dello scudo.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il regolamento
disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché
i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni
operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
4. È classificato parzialmente montano e fa parte
della Comunità Montana del Carso.
ART. 3
Funzioni
1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative
e dei compiti necessari alla cura degli interessi e dello
sviluppo della comunità locale non espressamente
attribuite allo Stato alla Regione ed alla Provincia secondo
i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini
singoli e associati per lo svolgimento di attività
di interesse generale della Comunità sulla base del
principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione
di responsabilità pubbliche compete all'ente territorialmente
più vicino ai cittadini anche al fine di favorire
l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di rilevanza
sociale da parte delle famiglie delle associazioni e della
comunità, favorendo a tale scopo la collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione
dei singoli e delle associazioni anche di volontariato e
delle forzo sociali all'attività dell'ente.
3. A tale fine concorre a definire gli obiettivi della programmazione
provinciale regionale e statale.
4. Attua altresì forme di cooperazione con altri
enti anche al fine di garantire l'esercizio di funzioni
in forma associata.
5. Il Comune esercita le funzioni ed i propri poteri nel
rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia
di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità
tra uomo e donna e delle caratteristiche etniche, culturali
e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo
il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione
di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale
e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche
ed all'attività amministrativa. In particolare:
- concorre al pieno sviluppo della personalità dei
giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia
della scuola e delle altre agenzie e comunità educative.
-valorizza lo sviluppo economico e sociale e promuove un
equilibrato assetto del territorio nel rispetto delle risorse
paesaggistiche ed ambientali
- promuove le attività culturali dello sport e del
tempo libero valorizzando le risorse e le attività
culturali anche in collaborazione con enti, istituzioni
ed associazioni
- promuove il recupero la valorizzazione e la tutela delle
risorse naturali paesaggistico ambientali storiche e culturali
del territorio.
- persegue finalità di sostegno alla vita umana alla
persona ed alla famiglia anche con riguardo al ruolo della
genitorialità ispirandosi ai principi internazionali
in materia di diritti universali dell'uomo.
- persegue finalità di cooperazione e collaborazione
con gli enti locali limitrofi, la Provincia, la Regione
e le comunità estere.
- persegue finalità di tutela degli animali nel proprio
territorio come obiettivo di civiltà, in conformità
ai principi normativi in materia.
- riconosce l'importanza storica dei fenomeni migratori
e favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali
ed economici con i suoi concittadini all'estero e con i
loro discendenti; promuove altresì l'integrazione
ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno
inserimento nella comunità locale delle popolazioni
immigrate residenti sul proprio territorio.
ART. 4
Programmazione economica, sociale e territoriale
1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione
per la realizzazione delle proprie finalità, concorrendo
in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei programmi della regione e della provincia provvedendo,
per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e
attuazione.
2. A tal fine, il Comune si avvale dell'apporto delle formazioni
sociali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
operanti nel suo territorio con particolare riferimento
a quelle dei lavoratori degli enti locali.
Art. 5
Esercizio di funzioni statali
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe,
di stato civile, di statistica, di leva militare, nonché
gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli
dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse
assicurate, fermi in ogni caso gli adempimenti e l'espletamento
delle funzioni obbligatoriamente stabilite dalle leggi statali
e regionali.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale
ufficiale del governo che si avvale della struttura organizzativa
del Comune.
CAPO II
FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE
Art. 6
Cooperazione europea ed internazionale
1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della
carta europea dell'autonomia locale, nel presupposto che
la valorizzazione delle autonomie territoriali è
strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.
2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica
internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura
della pace e dei diritti umani e favorisce i processi di
integrazione della comunità europea e della comunità
internazionale anche tramite forme di cooperazione, di aiuti
in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con
altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un
interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.
3. A sostegno di quanto sopra, il Comune opera in stretto
rapporto con gli altri enti locali per il completo superamento
delle servitù militari e per la utilizzazione sociale
delle aree demaniali.
Art. 7
Tutela dei beni ambientali e diritto alla salute
1. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente considerato nella
sua accezione più ampia, e cioè come valore
naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, quale patrimonio
comunale da garantire nel presente per trasmetterlo, migliorato,
alle generazioni future.
2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere
l'ambiente come presupposto di ogni forma di vita attuando
piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare
le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
Assicura un utilizzo equilibrato delle risorse nell'ambito
del proprio territorio, garantendone il godimento da parte
della collettività e
provvedendo al risanamento delle zone degradate.
3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle su
e competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo
alla tutela e salubrità e della sicurezza dell'ambiente
e del posto di lavoro, in primo luogo quelli di pertinenza
del Comune, ed attua idonee iniziative di prevenzione per
renderlo effettivo.
4. Il Comune concorre alla tutela della maternità
ed infanzia; opera con particolare attenzione ai problemi
degli adolescenti e dei giovani, degli anziani e delle categorie
svantaggiate.
5. Il Comune è sede di distretto sanitario dell'U.S.L.
n. 2 Goriziana.
Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale,
anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni
locali, con particolare riferimento alla valorizzazione
della parlata "bisiaca" nonché dell'isola
alloglotta slovena.
2. Il Comune garantisce la piena parità di diritti
e trattamento fra i cittadini di lingua italiana e quelli
di lingua slovena residenti nel territorio e sostiene le
iniziative di salvaguardia e valorizzazione della lingua
e del patrimonio culturale della Comunità di lingua
slovena.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico
e ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Concorre con la scuola all'adeguazione ed alla formazione
di una cultura ambientale.
5. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il
turismo sociale e giovanile.
6. Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco lo strumento
di base per la tutela di valori naturali, artistici, culturali
e storici nonché di promozione e gestione di attività
turistiche, culturali, folcloristiche e ricreative attraverso
la partecipazione popolare. A tal fine, il Comune concederà
alla Pro Loco le condizioni di miglior favore nell'applicazione
di benefici e nelle
agevolazioni anche di natura tributaria. Rappresentanti
della Pro Loco potranno essere chiamati a far parte di Commissioni
comunali che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.
7. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune
favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni
alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista
la gratuità per particolari finalità di carattere
sociale, perseguite dagli enti.
8. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi di impianti
saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà,
altresì, prevedere il concorso degli Enti, organismi
ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non
ne sia prevista la gratuità per particolari finalità
di carattere sociale, perseguite dagli enti.
Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio,
nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti
umani, della salvaguardia e valorizzazione dei terreni agricoli,
delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi,
artigianali, industriali, turistici e commerciali, coordinato
con i contermini Comuni di Monfalcone e Staranzano.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale
pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità
definite con l'obiettivo di assicurare la dotazione degli
standards urbanistici stabiliti dalla vigente normativa.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione,
adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione
residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze
lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone il piano
urbano del traffico.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da
prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Predispone e cura, in stretto coordinamento e collaborazione
con la Comunità Montana del Carso e con gli altri
enti locali interessati, l'attuazione del piano di tutela
ambientale del Carso come strumento di salvaguardia e tutela
che serve anche al superamento della attuale utilizzazione
della zona carsica come poligono di tiro.
Art. 10
Sviluppo economico
1. Il Comune favorisce e regola lo sviluppo delle attività
produttive e della distribuzione sul proprio territorio,
in armonia con l'esigenza di un'attenta tutela dell'ambiente
e della salute dell'uomo, con lo scopo di garantire la disponibilità
di posti di lavoro, il miglior tenore di vita e il dispiegamento
dello spirito di iniziativa.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce
l'organizzazione razionale nell'apparato distributivo, al
fine di garantire la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta
iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce
l'associazionismo al fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione
del lavoro. Stimola, altresì, l'esercizio dell'impresa
nella forma cooperativa in conformità alla legislazione
regionale.
4. Il Comune sede dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia
ne favorisce lo sviluppo promuovendo l'espansione dei servizi
ricettivi e di intermodalità indispensabili all'ordinata
espansione della funzione.
5. Il Comune aderisce e partecipa all'azione del consorzio
per lo sviluppo industriale del Monfalconese.
Art. 11
Interventi nei settori sociali
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative
riconnesse al valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di ordine sociale, civile e culturale.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza
sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori,
agli inabili ed invalidi e svantaggiati. Assume la funzione
di Comune capofila del servizio sociale di base secondo
le norme della legge regionale in materia.
3. Il Comune per un miglior perseguimento dei propri compiti
istituzionali può attuare i suoi interventi nei settori
sociali avvalendosi anche delle organizzazioni del volontariato
sulla base di apposite convenzioni.
Art. 12
Sviluppo delle istituzioni democratiche
1. Il Comune opera perché nel paese aumentino le
condizioni per un civile sviluppo delle istituzioni democratiche
allo scopo di promuovere lo sviluppo integrale ed armonico
del cittadino in tutte le condizioni di vita.
2. In particolare concorre al pieno sviluppo della personalità
dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia,
della scuola, delle istituzioni culturali, educative e religiose.
3. Considera le organizzazioni e istituzioni elettive sia
sindacali, sia sociali, associative e di categoria accanto
a quelle politiche come interlocutori fortemente interessati
e qualificati a rappresentare gli interessi generali dei
cittadini con particolare riguardo agli anziani, ai pensionati
ed ai soggetti svantaggiati.
4. Il Comune promuove i rapporti fra l'ente locale e le
comunità parrocchiali presenti nel proprio territorio,
riconoscendone l'importanza quali centri di sviluppo di
attività formative ed iniziative che interessano
e coinvolgono la popolazione.
5. Riconosce il ruolo fondamentale della informazione libera
e democratica nella formazione e nell'esercizio del diritto
di opinione, di critica e di partecipazione e si adopera
per favorire la presenza e la diversificazione. Adotta idonei
rapporti con le diverse forme di informazione e attiva propri
strumenti periodici di informazione alla cittadinanza improntati
alla più ampia
partecipazione e alla trasparenza.
6. Per il raggiungimento delle finalità particolari
di cui al presente capo II, il Comune favorisce lo sviluppo
di forme associative prive di scopi di lucro, sostiene l'attività
delle organizzazioni di volontariato sociale; promuove la
creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura
un disciplinato accesso nel rispetto delle norme di legge
e in base ad apposito
regolamento. Attua i suoi strumenti nei settori sociali,
culturali, sportivi, educativi, ambientali e della cooperazione
anche a mezzo di apposite convenzioni con le aggregazioni
sociali e nel rispetto di una apposita regolamentazione.
Il Comune attiva,con il Ministero della Difesa, una convenzione
per l'impiego di giovani obiettori di coscienza in servizio
civile sostitutivo
presso il Comune al fine di garantire un compiuto esercizio
del dettato costituzionale al cittadino in obbligo di leva.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Art. 13
Organi del Comune
1. Gli Organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la
Giunta Comunale ed il Sindaco.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 14
Attribuzioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo,
di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.
2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli
dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti
amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari
non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del
Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari
di opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e le
relative variazioni che non consistano semplicemente in
prelievi di fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed
i piani di recupero, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le
eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette
materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini
della programmazione economica, territoriale ed ambientale,
della Regione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 267 del
18.08.2001. Per i P.R.C.P. di iniziativa privata di cui
all'art. 45 c. 6 bis della L.R. n. 52/91 e successive modifiche
ed integrazioni il termine di approvazione del piano è
fissato in giorni novanta dalla data di presentazione della
richiesta.
c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune
e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di
pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a Società
di capitali, l'affidamento di attività e servizi
mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in
atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di
prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge;
n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di
consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
o) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia;
p) gli indirizzi ed i criteri generali da fornire al Sindaco
per la conclusione degli accordi di programma la ratifica
dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino
variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comportanti variazione urbanistica;
q) l'elezione dei revisori dei conti;
r) esprime gli indirizzi per il coordinamento degli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché
degli eventuali uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti;
s) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità
giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città,
alla denominazione di borgate e frazioni, al conferimento
della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;
6. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da
altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 15
Principi per il funzionamento del Consiglio Comunale
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal
Presidente del Consiglio e convocate dallo stesso con avviso
scritto. In caso di sua assenza o impedimento le adunanze
sono presiedute dal Vice Presidente. Delle adunanze del
consiglio viene data opportuna informazione alla cittadinanza.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, subito dopo
la verifica delle condizioni di eleggibilità procede
alla convalida degli eletti, ed a ricevere la comunicazione
di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi
entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato.
2 bis. Il Consiglio Comunale procede ad eleggere nel suo
seno il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del
Consiglio nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo
15 bis.
3. Abrogato
4. In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede a riunire
il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando
ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Abrogato
6. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad
iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e
previa diffida.
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente tre volte
l'anno:
-per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica
e del Bilancio preventivo;
-per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente;
-per la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
assessori ed il conseguente dibattito
10. L'attività del Consiglio è disciplinata
da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti
secondo i principi contenuti nel presente statuto.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza
diritto di voto, gli assessori scelti fra i cittadini non
facenti parte del Consiglio;
12. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene
la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi
in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed il caso
di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza
della minoranza, che comunque dovrà essere garantita,
dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior
numero di voti.
13. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.
14. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni
concernenti persone quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questa svolta.
15. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti
su persone di cui si debba discutere collegialmente, il
Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta
segreta.
16. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari
sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
17. L'uso delle lingue diverse dall'italiano nel consiglio
comunale è riconosciuto nel rispetto delle norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.
Art. 15 bis
Presidente e vice presidente del consiglio
1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
avviene a scrutinio segreto.
2. E' eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene
i voti favorevoli dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati
al consiglio.
3. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione
nella quale è eletto il Consigliere che ottiene la
maggioranza dei voti dei componenti assegnati al Consiglio
Comunale.
4. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio, ovvero
in caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice
Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere
anziano.
5. Le modalità di cessazione anticipata dalla carica
di Presidente e Vice Presidente del Consiglio sono disciplinate
dal regolamento del Consiglio.
Art. 16
I consiglieri comunali
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune
senza vincolo di mandato e non può essere perseguito
per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esecizio
delle sue funzioni, fatta comunque salva la responsabilità
civile e penale ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 267/2000.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire
alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori
delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.
3. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano
a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o
su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo decorso
il termine di venti 11 giorni dalla notificazione all'interessato
della proposta di decadenza. Il consigliere ha diritto di
far valere, con piena libertà di forma e di prova,
le proprie cause giustificative. Egli ha diritto di partecipare
al dibattito relativo alla proposta di decadenza. Il consiglio
comunale, nella motivazione del provvedimento, deve pronunciarsi
sulle cause giustificative opposte.
4. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di
controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione
del Consiglio Comunale ed hanno diritto di formulare interrogazioni,
interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite
dal regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza
è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita
sia sotto forma di presentazione di specifica proposta di
deliberazione sia sotto forma di emendamento.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del
Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per
l'attività dell'Ente, che avranno solo valenza interna
e verranno attribuiti soltanto con finalità consultive.
6. Per l'espletamento del loro mandato, i consiglieri hanno
diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché
dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le
informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Possono richiedere il controllo di legittimità
relativamente agli atti di cui alla vigente normativa regionale
in materia di controllo.
8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare
tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi
nei casi previsti dalla legge.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate
dalla legge.
10. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal
colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione
del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco
proclamati consiglieri.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari
composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari é assicurato quanto necessario
per l'esercizio delle loro funzioni secondo le indicazioni
della commissione, dei capi gruppo e nei limiti dei fondi
stabiliti nel bilancio di previsione.
3. È istituita la commissione dei capi gruppo consiliari
le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 18
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno
commissioni permanenti, con funzioni consultive.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie
di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel
rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio
dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di
favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo
stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni
di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio
comunale.
3 bis Il Consiglio Comunale può istituire con apposita
deliberazione, commissioni, straordinarie, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta
e/o di studio composte da soli consiglieri.
3 ter La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di
controllo e/o di garanzia, è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione
viene effettuata secondo le modalità stabilite dal
Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri
lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi
associativi, di forze sociali ed economiche per l'esame
di specifici argomenti.
Art. 19
Commissioni consultive
1. Possono essere istituite, sulla base di apposito regolamento,
delle Commissioni consultive per materie organiche con riferimento
anche a quelle riguardanti la condizione femminile cui chiamare
a far parte rappresentanti di forze politiche, sociali,
economiche e di organismi associativi.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 20
Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che
la presiede, e da un numero di assessori, secondo la valutazione
del Sindaco, che può variare da un minimo ad un massimo
che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine
il Sindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di
fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere.
Art. 21
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale,
tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione
2. Chi ha ricoperto in tre mandati consecutivi la carica
di assessore non può essere nel mandato successivo
ulteriormente nominato assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 22
Attribuzioni e competenze della Giunta
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune.
2. È organo collegiale che imposta la propria attività
ai principi della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto,
del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti;
collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi
generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio
sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Rientra altresì fra le competenze della Giunta
l'adozione dei seguenti atti e degli eventuali impegni di
spesa che ne conseguono:
a) pianta organica e regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio;
b) conferimento di incarichi professionali;
c) l'erogazione di contributi economici a persone o associazioni
aventi natura discrezionale;
d) gli atti aventi per oggetto attività di rappresentanza
ed immagine del Comune;
e) l'autorizzazione al Sindaco a promuovere o resistere
in giudizio innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria
ed amministrativa;
f) l'autorizzazione a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni
per i vari settori di intervento di competenza del Comune.
Art. 23
Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale
1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco
o di chi legalmente lo sostituisce, ogniqualvolta si renda
necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari
formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente
la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza
semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione
palese.
4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni
concernenti persone quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime
possono essere invitati a partecipare, senza diritto di
voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari
problemi.
6. La Giunta svolge la propria attività in forma
collegiale e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio
Comunale.
7. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta
della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 24
Funzioni e competenze del Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione
del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente. In occasione della seduta
di insediamento il Sindaco presta giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana innanzi al Consiglio.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
3. Il Sindaco convoca presiede e la Giunta e sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
di atti ; esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli
dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al Comune.
4. Svolge in particolare i seguenti compiti:
a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede
alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo criteri e modalità
stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
c) il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti
d) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari
ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto
previa l'autorizzazione della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore
Generale ed ai responsabili dei servizi in ordine al rispetto
degli indirizzi funzionali;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed
attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari
attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee
ai singoli assessori e/o consiglieri ad eccezione delle
competenze ed attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di
Governo. Sono comunque fatte salve le disposizioni speciali
nelle materie inerenti i servizi di competenza statale;
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge;
i) abrogato
l) sovrintende al corpo della polizia municipale;
m) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia ed
amministrative;
n) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
o) adotta le ordinanze che la legge gli assegna ed applica
le eventuali sanzioni;
p) rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con
proprio delegato;
q) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia
e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti
dalle leggi statali e regionali;
r) comunica al Consiglio le dimissioni o la revoca di uno
o più assessori e la loro sostituzione;
s) abrogato;
t) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici
di partecipazione popolare e negli altri organi collegiali
previsti dalla legge e dallo statuto, da lui presieduti
nei limiti previsti dalle leggi);
u) è responsabile unico del gruppo di protezione
civile e nomina il coordinatore delle attività connesse.
Art. 25
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Adotta altresì con atto motivato e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini:
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere
al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica. Se l'ordinanza anzidetta è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito,
il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i
reati in cui fossero incorsi.
3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
Art. 26
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco
sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede
allo scioglimento del consiglio comunale
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta
del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quindi dei consiglieri assegnati e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata
si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina
di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 27
Vice Sindaco e deleghe
1. Oltre a quanto previsto dal primo comma dell'art. 26
il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenze
o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti
leggi in materia.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco le
predette funzioni possono essere svolte da un assessore
secondo l'ordine di nomina dato dal Sindaco.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 28
Organo competente
1. La Giunta comunale è competente alla emanazione
di regolamenti riguardanti l'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità. La giunta
comunale opererà in conformità con il presente
Statuto e, in particolare, seguendo i criteri generali contenuti
negli articoli di cui al presente capo dello Statuto.
Art. 29
Criteri organizzativi generali
1. L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica
vanno orientate verso una prospettiva di sviluppo e miglioramento
di tutte le attività poste in essere dalla amministrazione.
L'Ente persegue una gestione corretta ed economica delle
risorse finanziarie e patrimoniali improntata alla trasparenza,
alla imparzialità ed all'ottimizzazione dei processi
produttivi, in relazione a concetti di efficienza, efficacia
ed economicità.
2. L'assetto organizzativo dell'Ente viene individuato per
Servizi (strutture orga nizzative di massima dimensione)
e per Uffici (strutture organizzative sottordinate).
3. Possono essere costituite Unità di progetto per
funzioni speciali limitate nel tempo, nonché un Ufficio
di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta.
4. Viene prestata particolare attenzione alla funzione di
coordinamento, identificando le responsabilità relative
e le metodologie di esercizio di tale attività.
5. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni finalizzati
alla verifica della regolarità amministrativa e contabile
alla valutazione del personale dipendente con qualifica
dirigenziale o con attribuzione di funzioni dirigenziali
ed al controllo strategico. A tale fine provvede a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa
b) verificare attraverso il controllo di gestione di cui
all'art. 49 del presente Statuto l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità dell'azione amministrativa al fine
di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
o al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali
in assenza delle relative figure
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obbiettivi predefiniti.
I controlli interni sono ordinati secondo il principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo
di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo
strategico. Il regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano
gli strumenti e le metodologie più idonee all'attuazione
del presente comma.
6. La Giunta fornisce al Consiglio Comunale, periodicamente
e comunque almeno annualmente, dati di cui al precedente
comma, al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo
di controllo.
7. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio o
di ufficio o di qualifica di alta specializzazione può
essere ricoperto mediante contratto a tempo determinato
di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato
Art. 30
Funzioni organizzative e di direzione,
rappresentanza esterna dell'ente
1. Le competenze operative ed organizzative del segretario
generale, del direttore generale (nominato in forma associata),
del segretario generale con funzioni di direttore (se conferite),
del vicesegretario, dei responsabili dei servizi e degli
uffici sono disciplinate dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi nel rispetto delle leggi e dei
principi statutari.
2. Nel caso di nomina associata del direttore generale la
convenzione stipulata tra i comuni indicherà le procedure
di nomina e di revoca, i compiti e le funzioni del direttore
generale, nonché i rapporti con il segretario generale.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
disciplina altresì l'attribuzione di funzioni al
segretario nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore
generale nonché il conferimento delle funzioni di
direttore generale al segretario comunale.
4. Il regolamento indica inoltre gli adempimenti da predisporre
per i casi di vacanze dovute ad assenze o impedimenti.
Art. 31
Rappresentanza esterna dell'ente
1. In conformità a quanto previsto dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi il segretario
generale, provvisto di qualifica dirigenziale per previsione
di contratto di lavoro, rappresenta all'esterno l'ente con
i responsabili dei servizi ed i responsabili di ufficio,
secondo principi di competenza per "materia" e
competenza per "valore", privilegiando, comunque,
in
capo al segretario generale quelle funzioni in cui prevalgono
l'esigenza di unitarietà d'indirizzo ed alta amministrazione,
il carattere apicale e fiduciario, la caratteristica di
stretta connessione con gli organi dell'ente.
Art. 32
Gestione del personale ed accesso agli impieghi
1. Le modalità di assunzione, i requisiti di accesso
e le procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei principi di pubblicità e trasparenza. Il regolamento
individua altresì i criteri oggettivi per la selezione
dei soggetti destinatari di contratti di lavoro a tempo
determinato per la copertura di posti di
responsabili di servizi o uffici, dirigenti o alte specializzazioni.
2. Le professionalità acquisite nell'Ente vengono
valorizzate con gli strumenti di cui alla contrattazione
collettiva.
Art. 33
Formazione e aggiornamento professionale e relazioni sindacali
1. Il costante adeguamento delle capacità e delle
attitudini professionali dei dipendenti alle esigenze di
efficienza ed economicità dell'attività amministrativa
è assicurato attraverso la formazione, l'addestramento
e l'aggiornamento del personale.
2. A tali funzioni è destinato annualmente un importo
tendente, in linea di massima, all'1% (uno per cento) del
monte salari, comunque mai inferiore allo 0,5% (zero virgola
cinque per cento).
3. L'amministrazione riconosce la prioritaria fun zione
sindacale di tutela dei lavoratori, pur nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle
amministrazioni e dei sindacati.
4. Tale riconoscimento trova sede primaria nell'istituto
della contrattazione decentrata ed integrativa.
5. L'amministrazione attiva tutte le possibili forme di
collaborazione con le organizzazioni sindacali, consultazione,
informazione, esame e simili, secondo le modalità
contenute nel contratto di lavoro.
Art. 34
Il Segretario generale ed il vice segretario
1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degliorgani dell'ente in ordine alla conformità della
azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
partecipa alla funzione di direzione organizzativa e rappresenta
all'esterno l'ente.
2. Dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. È prevista la figura del vicesegretario che svolge
funzioni vicarie e di ausilio al segretario generale.
CAPO III
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE
Art. 35
Servizi pubblici locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla
produzione di beni ed attività per la realizzazione
di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati
in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza
con altri soggetti pubblici o privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla
legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite
o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo
della proprietà pubblica maggioritaria.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno
oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune
può partecipare con proprie quote a Società
di capitale, senza che l'eventuale partecipazione azionaria
incida sulla natura giuridica dell'istituto della concessione.
Art. 36
Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale
di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice
la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando
l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella
conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono
luogo degli atti predetti.
3. La conferenza può essere indetta anche quando
l'attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso comunque denominati di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse ed è convocata su richiesta dell'interessato
dall'amministrazione qualora la stessa sia preposta alla
tutela dell'interesse pubblico prevalente.
Art. 37
Accordi di programma
1. Il Sindaco può concludere appositi accordi secondo
le previsioni di legge per la definizione e l'attuazione
di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni
statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme
previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana
l'Amministrazione darà priorità agli accordi
con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi
con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
Art 38
Servizi Pubblici Locali
Abrogato
Art. 39
Aziende Speciali
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio
Comunale.
2. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità
gestionale.
3. Il Consiglio comunale con proprio atto approvato a maggioranza
assoluta dei componenti determina il capitale di dotazione,
le finalità e gli indirizzi della costituenda azienda,
le modalità di esercizio della vigilanza e di verifica
dei risultati di gestione.
4. Nell'ambito della legge ed in conformità al disposto
del Consiglio comunale di cui al comma 3 l'azienda speciale
adotta un proprio statuto e regolamenti che ne disciplinano
l'ordinamento ed il funzionamento.
5. Il Consiglio comunale è competente ad approvare
lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta
dei propri componenti ed a nominare contestualmente con
la stessa maggioranza gli amministratori dell'azienda tra
i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità
e compatibilità alla carica di consigliere comunale,
nonché in possesso di requisiti di professionalità
o capacità amministrativa in seguito a studi compiuti
e/o ad attività svolte presso enti o aziende pubbliche
o private ovvero per gli uffici ricoperti.
6. Il Presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione
possono essere revocati dal Consiglio comunale su proposta
motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali
assegnati; essa deve essere accompagnata dalla contestuale
designazione dei nuovi amministratori.
7. Il Consiglio Comunale è altresì competente
ad approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti
gli atti fondamentali dell'azienda individuati dalla legge.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri
di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo
di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 40
Istituzioni
1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente
locale per la gestione di servizi d'interesse sociale, dotato
di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti l'atto costitutivo dell'istituzione individuando
il settore sociale d'intervento, i servizi di competenza
e le finalità.
3. Il Consiglio comunale adotta altresì il regolamento
della istituzione che disciplina, in conformità alle
leggi ed allo statuto, la composizione, le attribuzioni
e le modalità di funzionamento degli organi, le modalità
di erogazione dei servizi, di esercizio della vigilanza
ed ogni altro aspetto relativo alla struttura ed al funzionamento
dell'istituzione ed individua gli atti fondamentali adottati
dagli organi dell'istituzione soggetti ad approvazione del
Consiglio.
quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione
sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio comunale e possono essere revocati con atto
del Sindaco. Le persone da nomina le non devono trovarsi
in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità
previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere
comunale e ad esse si applicano le disposizioni relative
alle dimissioni, sospensione, rimozione e decadenza previste
dalle leggi vigenti per il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri
comunali.
6. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì
la modalità di nomina del direttore che può
avvenire con atto di nomina del Sindaco fra il personale
dipendente del Comune in possesso dei requisiti stabiliti
dal regolamento stesso ed in armonia con gli indirizzi espressi
dal Consiglio comunale, ovvero attraverso selezione pubblica
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 41
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni
e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni
con la Provincia e altri Comuni.
2. Le convenzioni sono adottate dal Consiglio comunale a
maggioranza semplice e devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione
di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti.
Art. 42
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi
e l'esercizio di funzioni il Comune può costituire
un consorzio con la Provincia e altri Comuni secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, comprese
le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tale fine il Consiglio comunale approva a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente
articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza
economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi creati
per la gestione di servizi sociali se previsto nel rispettivo
statuto si applicano per quanto attiene alla finanza, alla
contabilità ed al regime fiscale le norme previste
per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano
le norme dettate per gli enti locali.
Art. 43
Partecipazione degli amministratori locali
1. Su designazione dei competenti organi del Comune possono
partecipare agli enti ed alle società di cui al presente
capo in qualità di amministratori i consiglieri e
gli assessori comunali senza che ciò determini il
sorgere di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità di
pubblicità periodica relativa alla copertura di cariche
di amministratore di società controllata o consorzio
partecipato da parte di consiglieri e assessori comunali.
TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 44
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità
alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono
assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni
la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità
pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico;
essi non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili
deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile della gestione dei beni demaniali e patrimoniali
risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario,
delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da
apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
Art. 45
Finanza locale
1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza
locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata
su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità
impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria
vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano
la contribuzione
erariale, che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed
i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Art. 46
Bilancio e programmazione finanziaria
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è
disciplinato dalla legge.
2. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato
entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella
formazione dello stesso, i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità,
pareggio economico e finanziario e pubblicità.
3. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale
e programmatica e dal Bilancio pluriennale, per sola competenza,
di durata pari a quello regionale.
4. Il Bilancio ed i suoi allegati debbono altresì
conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire
la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte
del responsabile della ragioneria.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 47
Controllo finanziario e contabile
1. La revisione economico finanziaria è affidata
ad un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri
eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti,
scelti secondo le modalità previste dalla legge.
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili,
salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti
e documenti del Comune. Collaborano con il Consiglio comunale
nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine,
hanno facoltà di partecipare - senza diritto di voto
- alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti
al pubblico e della Giunta Comunale se richiesti.
4. Il collegio dei revisori esercita, inoltre, la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo
della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.
detta relazione è formata da una parte economica
ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti
a conseguire una maggior efficienza, produttività
ed economicità di gestione. Spettano inoltre al collegio
dei revisori le competenze di cui all'art. 105 del D. Lgs
n. 77/95 e successive modifiche revisori dei conti rispondono
della verità delle proprie attestazioni ed adempiono
ai loro doveri con la diligenza del mandatario, riferendo
immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali
accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
6. Se le irregolarità riscontrate sono gravi ne riferiscono
immediatamente al Consiglio.
Art. 48
Contratti e scelta del contraente
Abrogato
Art. 49
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta
a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
e, attraversol'analisi delle risorse acquisite e della comparazione
tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Le modalità del controllo di gestione sono disciplinate
dal regolamento di contabilità.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E TRASPARENZA DELL'ADOZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50
Libere forme di organizzazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei
cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare
il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
della sua azione.
2. A tal fine il Comune riconosce, valorizza e sostiene
la presenza e l'attività delle libere forme associative,
delle organizzazioni del volontariato sociale e dei comitati
di gestione anche per concorrere alla gestione dei servizi
sociali.
3. La valorizzazione delle associazioni può avvenire
favorendo l'accesso alla struttura ed ai servizi comunali
ed anche mediante la concessione di sovvenzioni, sussidi,
ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse
dagli organismi, predeterminandone modi e forme in un apposito
regolamento.
Art. 51
Partecipazione dei cittadini
1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione
dei cittadini, singoli e associati, alla vita amministrativa
dell'ente attraverso forme dirette e semplificate di tutela
degli interessi che favoriscano il loro intervento nella
formazione degli atti,
nonché attraverso forme di consultazione di organismi
sociali, di soggetti economici, dei sindacati dei lavoratori,
per un utile apporto di conoscenze al fine della formazione
dei programmi di intervento pubblico e della soluzione dei
problemi amministrativi.
2. L'Amministrazione comunale darà attenzione, ascolto
e possibile presenza alle manifestazioni di dibattito, di
opinione e di consultazione che, su argomenti di interesse
della comunità, dovessero essere autonomamente promossi
da forum di cittadini.
3. Il Comune riconosce altresì quali organismi di
partecipazione i "forum di cittadini", vale a
dire riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione
e la reciproca informazione fra popolazione e amministrazione
in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono
la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
Art. 52
Forme di consultazione popolare
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che
l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed
al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione
delle iniziative possono essere avviate forme diverse di
consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi
competenti in materia, potranno svolgersi secondo la forma
del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione
attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento
dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture
comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno
essere precedute dalla più larga pubblicità
possibile.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero
pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno
oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato,
il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui
loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore
al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze
economiche sociali e sindacali operanti nel territorio comunale
nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione
nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze
cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento
comunale.
CAPO II
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
Art. 53
Forme di collaborazione dei cittadini
1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità,
tempestività ed efficacia degli atti amministrativi
nell'interesse generale e dei destinatari è consentito
ad ogni cittadino di partecipare alla formazione dell'atto
nonché alla stipulazione di accordi per determinare
il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno
la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti, anche se le eventuali controversie restano
riservate esclusivamente al giudice amministrativo.
2. Allo scopo, l'Amministrazione, attraverso il responsabile
del procedimento, provvederà direttamente o su istanza
dell'interessato a dare preventiva e motivata informazione
sul procedimento instaurato o che si intende instaurare,
permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni
in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Un apposito regolamento stabilirà i modi e le
forme di attivazione della procedura di cui al presente
articolo nonché le categorie di atti per le quali
l'informazione è d'obbligo.
Art. 54
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al
Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni
su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
Parimenti tutti i cittadini possono presentare all'Amministrazione,
anche in forma collettiva, istanze, petizioni e proposte
intese a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi della comunità.
2. Per la presentazione di interrogazioni, istanze, petizioni
e proposte non è prevista nessuna particolare forma
se non che siano fatte per iscritto, che contengano chiara
la richiesta e che siano regolarmente firmate.
3. Il Sindaco risponderà all'interrogazione entro
il termine massimo di 30 giorni.
4. Le istanze, proposte e petizioni annesse dovranno essere
esaminate e decise dall'organo competente e dell'esito gli
interessati dovranno ottenere risposta scritta da parte
del Sindaco o suo delegato entro il termine di sessanta
(60) giorni dalla presentazione.
CAPO III
DIRITTI DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Art. 55
La pubblicità degli atti
1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici,
fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di
accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare
il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi,
delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si
esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento
dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni
di legge e del regolamento.
3. Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a
tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti
e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti
e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa
e politica istituzionale è garantito in forma preventiva,
costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria
struttura organizzativa nell'ambito comunale.
5. Il Comune si adopera affinché negli organismi
ed enti dallo stesso partecipati siano garantite idonee
forme di collegamento informativo.
Art. 56
Referendum consultivi
1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini
all'attività amministrativa è prevista l'indizione
e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione
del Comune in materia di rilevanza generale del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi
locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti
disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni,
le materie già oggetto di precedenti referendum con
esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal
Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti
o da 1/5 (un quinto del corpo elettorale).
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita
commissione tecnica extra consiliare, disciplinata dal regolamento,
cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità
dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica
della regolarità della presentazione e delle firme,
all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni
del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità
del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione
del quesito referendario, la commissione ne presenta una
relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum,
rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione
della data che dovrà essere fissata entro il termine
di 90 (novanta) giorni dall'esecutività della deliberazione
del Consiglio.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di
legittimità, si pronunci per il rigetto della roposta
referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà
assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta
dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria
formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato
dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato
presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà
partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi
diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo
parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione
del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei
componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia
più ragion d'essere.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
12. La consultazione si effettua durante una sola giornata,
con apertura ininterrotta dei seggi per almeno 10 ore. Lo
spoglio delle schede avrà luogo immediatamente dopo
la chiusura dei seggi.
13. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato
accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole
da parte della maggioranza dei votanti, altrimenti è
dichiarato respinto. Se l'esito è stato favorevole,
il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale
entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione
sull'oggetto del quesito sottoposto a
referendum.
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