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Statuto comunale (Adottato con D.C. n. 90 dd. 28/03/91 mod. con D.C. n. 9 dd. 28/03/01 e D.C. n. 1 e 2 dd. 08/01/07)
Regolamento TARSU (REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI)(Valido fino al 31.12.2002; dal 2003 è stata introdotta la tariffa Igene Ambientale T.I.A. in sostituzione della "vecchia Tarsu")
Regolamento TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Regolamento ICI (Imposta comunale immobili)
Regolamento accertamento con adesione tributi locali
Regolamento sanzioni amministrative tributi locali
Regolamento di attuazione Legge 241/90(Accesso agli atti amministrativi)
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici (Contributi a enti e privati)
Regolamento Consiglio Comunale
Regolamento imposta pubblicità e pubbliche affissioni
Regolamento referendum locali
Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello (in materia di tributi comunali)
Regolamento TIA
( tariffa Igene Ambientale)
Disciplinare delle norme tecnico amministrative per lavori su strade di competenza comunale

Regolamento per la concessione temporanea d'uso di locali, con relative pertinenze, di proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari per attività culturali, ricreative, divulgative e di aggregazione.

 

STATUTO COMUNALE

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Provincia di Gorizia

S T A T U T O

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 dd. 28/03/1991 (e succ. modifiche e integrazioni).
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 28/03/2001.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dd. 08/01/2007.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 08/01/2007.

ALLEGATO alla Delibera C.C. n. 2 dd. 08/01/2007
statuto COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI NUOVISSIMO/STATUTO/LAVORO/C

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

C A P O I

ELEMENTI COSTITUTIVI


ART. 1
Autonomia del Comune. Finalità


1. Il Comune di Ronchi dei Legionari è l'ente espressione della comunità locale dei cittadini dotato di rilevanza costituzionale.
2. Il Comune ha autonomia statutaria normativa ed impositiva, organizzativa finanziaria ed amministrativa.
3. E' ente autonomo e sovrano che rappresenta la popolazione nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, nel rispetto della costituzione e delle leggi e dei principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.
4. E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni ad esso conferite o delegate dallo stato e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partecipa al processo di riconoscimento del ruolo degli enti locali nella gestione delle risorse locali, del gettito fiscale e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.
5. Favorisce la più ampia partecipazione democratica della popolazione alle scelte amministrative nel rispetto delle leggi e dei principi in materia di ordinamento degli enti locali.
6. Assicura il libero accesso alle informazioni sulla vita e sull'attività dell'ente.
7. Garantisce l'uso dei servizi pubblici in condizioni di parità e senza discriminazioni a tutti i cittadini della comunità.

ART. 2
Territorio, sede, stemma e gonfalone


1. La sede del Comune è nel palazzo comunale situato nel centro abitato di Ronchi che comprende anche i toponimi locali di Selz, Vermegliano, Soleschiano e San Vito.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma del Comune di Ronchi dei Legionari è costituito da uno scudo di colore rosso, attraversato da una catena di monti argentei con tre cime, il cui orlo inferiore è riempito da un prato verde, nel quale mettono radice quattro viti verdi naturali, che si innalzano fino alla metà dello scudo.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
4. È classificato parzialmente montano e fa parte della Comunità Montana del Carso.


ART. 3
Funzioni


1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e dei compiti necessari alla cura degli interessi e dello sviluppo della comunità locale non espressamente attribuite allo Stato alla Regione ed alla Provincia secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale della Comunità sulla base del principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione di responsabilità pubbliche compete all'ente territorialmente più vicino ai cittadini anche al fine di favorire l'assolvimento dei compiti e delle funzioni di rilevanza sociale da parte delle famiglie delle associazioni e della comunità, favorendo a tale scopo la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei singoli e delle associazioni anche di volontariato e delle forzo sociali all'attività dell'ente.
3. A tale fine concorre a definire gli obiettivi della programmazione provinciale regionale e statale.
4. Attua altresì forme di cooperazione con altri enti anche al fine di garantire l'esercizio di funzioni in forma associata.
5. Il Comune esercita le funzioni ed i propri poteri nel rispetto dei principi di pace, di libertà di giustizia di solidarietà e di uguaglianza, di pari opportunità tra uomo e donna e delle caratteristiche etniche, culturali e religiose concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione garantendo il pieno sviluppo della persona umana senza distinzione di sesso nella sua integrità anche spirituale e morale e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. In particolare:
- concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia della scuola e delle altre agenzie e comunità educative.
-valorizza lo sviluppo economico e sociale e promuove un equilibrato assetto del territorio nel rispetto delle risorse paesaggistiche ed ambientali
- promuove le attività culturali dello sport e del tempo libero valorizzando le risorse e le attività culturali anche in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni
- promuove il recupero la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali paesaggistico ambientali storiche e culturali del territorio.
- persegue finalità di sostegno alla vita umana alla persona ed alla famiglia anche con riguardo al ruolo della genitorialità ispirandosi ai principi internazionali in materia di diritti universali dell'uomo.
- persegue finalità di cooperazione e collaborazione con gli enti locali limitrofi, la Provincia, la Regione e le comunità estere.
- persegue finalità di tutela degli animali nel proprio territorio come obiettivo di civiltà, in conformità ai principi normativi in materia.
- riconosce l'importanza storica dei fenomeni migratori e favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi concittadini all'estero e con i loro discendenti; promuove altresì l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed opera per il pieno inserimento nella comunità locale delle popolazioni immigrate residenti sul proprio territorio.

ART. 4
Programmazione economica, sociale e territoriale


1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità, concorrendo in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della regione e della provincia provvedendo, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione.
2. A tal fine, il Comune si avvale dell'apporto delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel suo territorio con particolare riferimento a quelle dei lavoratori degli enti locali.

Art. 5
Esercizio di funzioni statali
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare, nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate, fermi in ogni caso gli adempimenti e l'espletamento delle funzioni obbligatoriamente stabilite dalle leggi statali e regionali.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del governo che si avvale della struttura organizzativa del Comune.

CAPO II
FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 6
Cooperazione europea ed internazionale


1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della carta europea dell'autonomia locale, nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.
2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e favorisce i processi di integrazione della comunità europea e della comunità internazionale anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.
3. A sostegno di quanto sopra, il Comune opera in stretto rapporto con gli altri enti locali per il completo superamento delle servitù militari e per la utilizzazione sociale delle aree demaniali.

Art. 7
Tutela dei beni ambientali e diritto alla salute


1. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente considerato nella sua accezione più ampia, e cioè come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, quale patrimonio comunale da garantire nel presente per trasmetterlo, migliorato, alle generazioni future.
2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente come presupposto di ogni forma di vita attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Assicura un utilizzo equilibrato delle risorse nell'ambito del proprio territorio, garantendone il godimento da parte della collettività e
provvedendo al risanamento delle zone degradate.
3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle su e competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela e salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in primo luogo quelli di pertinenza del Comune, ed attua idonee iniziative di prevenzione per renderlo effettivo.
4. Il Comune concorre alla tutela della maternità ed infanzia; opera con particolare attenzione ai problemi degli adolescenti e dei giovani, degli anziani e delle categorie svantaggiate.
5. Il Comune è sede di distretto sanitario dell'U.S.L. n. 2 Goriziana.

Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero


1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, con particolare riferimento alla valorizzazione della parlata "bisiaca" nonché dell'isola alloglotta slovena.
2. Il Comune garantisce la piena parità di diritti e trattamento fra i cittadini di lingua italiana e quelli di lingua slovena residenti nel territorio e sostiene le iniziative di salvaguardia e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale della Comunità di lingua slovena.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Concorre con la scuola all'adeguazione ed alla formazione di una cultura ambientale.
5. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
6. Il Comune riconosce nell'Associazione Pro Loco lo strumento di base per la tutela di valori naturali, artistici, culturali e storici nonché di promozione e gestione di attività turistiche, culturali, folcloristiche e ricreative attraverso la partecipazione popolare. A tal fine, il Comune concederà alla Pro Loco le condizioni di miglior favore nell'applicazione di benefici e nelle
agevolazioni anche di natura tributaria. Rappresentanti della Pro Loco potranno essere chiamati a far parte di Commissioni
comunali che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.
7. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
8. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi di impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio


1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, della salvaguardia e valorizzazione dei terreni agricoli, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, artigianali, industriali, turistici e commerciali, coordinato con i contermini Comuni di Monfalcone e Staranzano.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite con l'obiettivo di assicurare la dotazione degli standards urbanistici stabiliti dalla vigente normativa.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone il piano urbano del traffico.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Predispone e cura, in stretto coordinamento e collaborazione con la Comunità Montana del Carso e con gli altri enti locali interessati, l'attuazione del piano di tutela ambientale del Carso come strumento di salvaguardia e tutela che serve anche al superamento della attuale utilizzazione della zona carsica come poligono di tiro.

Art. 10
Sviluppo economico


1. Il Comune favorisce e regola lo sviluppo delle attività produttive e della distribuzione sul proprio territorio, in armonia con l'esigenza di un'attenta tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, con lo scopo di garantire la disponibilità di posti di lavoro, il miglior tenore di vita e il dispiegamento dello spirito di iniziativa.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale nell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Stimola, altresì, l'esercizio dell'impresa nella forma cooperativa in conformità alla legislazione regionale.
4. Il Comune sede dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia ne favorisce lo sviluppo promuovendo l'espansione dei servizi ricettivi e di intermodalità indispensabili all'ordinata espansione della funzione.
5. Il Comune aderisce e partecipa all'azione del consorzio per lo sviluppo industriale del Monfalconese.

Art. 11
Interventi nei settori sociali


1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative riconnesse al valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di ordine sociale, civile e culturale.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e svantaggiati. Assume la funzione di Comune capofila del servizio sociale di base secondo le norme della legge regionale in materia.
3. Il Comune per un miglior perseguimento dei propri compiti istituzionali può attuare i suoi interventi nei settori sociali avvalendosi anche delle organizzazioni del volontariato sulla base di apposite convenzioni.

Art. 12
Sviluppo delle istituzioni democratiche


1. Il Comune opera perché nel paese aumentino le condizioni per un civile sviluppo delle istituzioni democratiche allo scopo di promuovere lo sviluppo integrale ed armonico del cittadino in tutte le condizioni di vita.
2. In particolare concorre al pieno sviluppo della personalità dei giovani sostenendo e valorizzando il ruolo della famiglia, della scuola, delle istituzioni culturali, educative e religiose.
3. Considera le organizzazioni e istituzioni elettive sia sindacali, sia sociali, associative e di categoria accanto a quelle politiche come interlocutori fortemente interessati e qualificati a rappresentare gli interessi generali dei cittadini con particolare riguardo agli anziani, ai pensionati ed ai soggetti svantaggiati.
4. Il Comune promuove i rapporti fra l'ente locale e le comunità parrocchiali presenti nel proprio territorio, riconoscendone l'importanza quali centri di sviluppo di attività formative ed iniziative che interessano e coinvolgono la popolazione.
5. Riconosce il ruolo fondamentale della informazione libera e democratica nella formazione e nell'esercizio del diritto di opinione, di critica e di partecipazione e si adopera per favorire la presenza e la diversificazione. Adotta idonei rapporti con le diverse forme di informazione e attiva propri strumenti periodici di informazione alla cittadinanza improntati alla più ampia
partecipazione e alla trasparenza.
6. Per il raggiungimento delle finalità particolari di cui al presente capo II, il Comune favorisce lo sviluppo di forme associative prive di scopi di lucro, sostiene l'attività delle organizzazioni di volontariato sociale; promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura un disciplinato accesso nel rispetto delle norme di legge e in base ad apposito
regolamento. Attua i suoi strumenti nei settori sociali, culturali, sportivi, educativi, ambientali e della cooperazione anche a mezzo di apposite convenzioni con le aggregazioni sociali e nel rispetto di una apposita regolamentazione. Il Comune attiva,con il Ministero della Difesa, una convenzione per l'impiego di giovani obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo
presso il Comune al fine di garantire un compiuto esercizio del dettato costituzionale al cittadino in obbligo di leva.


TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 13
Organi del Comune


1. Gli Organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Attribuzioni del Consiglio Comunale


1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.
2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi di fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della Regione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 267 del 18.08.2001. Per i P.R.C.P. di iniziativa privata di cui all'art. 45 c. 6 bis della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni il termine di approvazione del piano è fissato in giorni novanta dalla data di presentazione della richiesta.
c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
o) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia;
p) gli indirizzi ed i criteri generali da fornire al Sindaco per la conclusione degli accordi di programma la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variazione urbanistica;
q) l'elezione dei revisori dei conti;
r) esprime gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli eventuali uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
s) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di borgate e frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;
6. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15
Principi per il funzionamento del Consiglio Comunale


1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio e convocate dallo stesso con avviso scritto. In caso di sua assenza o impedimento le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente. Delle adunanze del consiglio viene data opportuna informazione alla cittadinanza.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità procede alla convalida degli eletti, ed a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori; nella seconda adunanza, da svolgersi entro trenta giorni dalla precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2 bis. Il Consiglio Comunale procede ad eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 15 bis.
3. Abrogato
4. In ogni caso il Presidente del Consiglio provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Abrogato
6. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
7. Abrogato
8. Abrogato
9. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente tre volte l'anno:
-per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio preventivo;
-per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
-per la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed il conseguente dibattito
10. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti secondo i principi contenuti nel presente statuto.
11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio;
12. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed il caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che comunque dovrà essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.
13. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.
14. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
15. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
16. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
17. L'uso delle lingue diverse dall'italiano nel consiglio comunale è riconosciuto nel rispetto delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.

Art. 15 bis
Presidente e vice presidente del consiglio


1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto.
2. E' eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene i voti favorevoli dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati al consiglio.
3. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
4. Sino alla elezione del Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente l'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano.
5. Le modalità di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.


Art. 16
I consiglieri comunali


1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esecizio delle sue funzioni, fatta comunque salva la responsabilità civile e penale ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 267/2000.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.
3. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo decorso il termine di venti 11 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Il consigliere ha diritto di far valere, con piena libertà di forma e di prova, le proprie cause giustificative. Egli ha diritto di partecipare al dibattito relativo alla proposta di decadenza. Il consiglio comunale, nella motivazione del provvedimento, deve pronunciarsi sulle cause giustificative opposte.
4. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita sia sotto forma di presentazione di specifica proposta di deliberazione sia sotto forma di emendamento.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, che avranno solo valenza interna e verranno attribuiti soltanto con finalità consultive.
6. Per l'espletamento del loro mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Possono richiedere il controllo di legittimità relativamente agli atti di cui alla vigente normativa regionale in materia di controllo.
8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.
10. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 17
Gruppi consiliari


1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari é assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo le indicazioni della commissione, dei capi gruppo e nei limiti dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.
3. È istituita la commissione dei capi gruppo consiliari le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 18
Commissioni consiliari


1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, con funzioni consultive.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni hanno fra i loro compiti l'esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3 bis Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni, straordinarie, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e/o di studio composte da soli consiglieri.
3 ter La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 19
Commissioni consultive


1. Possono essere istituite, sulla base di apposito regolamento, delle Commissioni consultive per materie organiche con riferimento anche a quelle riguardanti la condizione femminile cui chiamare a far parte rappresentanti di forze politiche, sociali, economiche e di organismi associativi.


CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20
Composizione della Giunta Comunale


1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, secondo la valutazione del Sindaco, che può variare da un minimo ad un massimo che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 21
Nomina della Giunta


1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione
2. Chi ha ricoperto in tre mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22
Attribuzioni e competenze della Giunta


1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. È organo collegiale che imposta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Rientra altresì fra le competenze della Giunta l'adozione dei seguenti atti e degli eventuali impegni di spesa che ne conseguono:
a) pianta organica e regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b) conferimento di incarichi professionali;
c) l'erogazione di contributi economici a persone o associazioni aventi natura discrezionale;
d) gli atti aventi per oggetto attività di rappresentanza ed immagine del Comune;
e) l'autorizzazione al Sindaco a promuovere o resistere in giudizio innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa;
f) l'autorizzazione a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune.

Art. 23
Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale


1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, ogniqualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
4. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. La Giunta svolge la propria attività in forma collegiale e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
7. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.


CAPO III
IL SINDACO

Art. 24
Funzioni e competenze del Sindaco


1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente. In occasione della seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana innanzi al Consiglio. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
3. Il Sindaco convoca presiede e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti ; esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Svolge in particolare i seguenti compiti:
a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri e modalità stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
c) il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
d) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto previa l'autorizzazione della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai responsabili dei servizi in ordine al rispetto degli indirizzi funzionali;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri ad eccezione delle competenze ed attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo. Sono comunque fatte salve le disposizioni speciali nelle materie inerenti i servizi di competenza statale;
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) abrogato
l) sovrintende al corpo della polizia municipale;
m) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia ed amministrative;
n) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
o) adotta le ordinanze che la legge gli assegna ed applica le eventuali sanzioni;
p) rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato;
q) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;
r) comunica al Consiglio le dimissioni o la revoca di uno o più assessori e la loro sostituzione;
s) abrogato;
t) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare e negli altri organi collegiali previsti dalla legge e dallo statuto, da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi);
u) è responsabile unico del gruppo di protezione civile e nomina il coordinatore delle attività connesse.

Art. 25
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale


1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Adotta altresì con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica. Se l'ordinanza anzidetta è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 26
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco.


1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quindi dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27
Vice Sindaco e deleghe


1. Oltre a quanto previsto dal primo comma dell'art. 26 il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenze o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco le predette funzioni possono essere svolte da un assessore secondo l'ordine di nomina dato dal Sindaco.


TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 28
Organo competente


1. La Giunta comunale è competente alla emanazione di regolamenti riguardanti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La giunta comunale opererà in conformità con il presente Statuto e, in particolare, seguendo i criteri generali contenuti negli articoli di cui al presente capo dello Statuto.

Art. 29
Criteri organizzativi generali


1. L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica vanno orientate verso una prospettiva di sviluppo e miglioramento di tutte le attività poste in essere dalla amministrazione. L'Ente persegue una gestione corretta ed economica delle risorse finanziarie e patrimoniali improntata alla trasparenza, alla imparzialità ed all'ottimizzazione dei processi produttivi, in relazione a concetti di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'assetto organizzativo dell'Ente viene individuato per Servizi (strutture orga nizzative di massima dimensione) e per Uffici (strutture organizzative sottordinate).
3. Possono essere costituite Unità di progetto per funzioni speciali limitate nel tempo, nonché un Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta.
4. Viene prestata particolare attenzione alla funzione di coordinamento, identificando le responsabilità relative e le metodologie di esercizio di tale attività.
5. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile alla valutazione del personale dipendente con qualifica dirigenziale o con attribuzione di funzioni dirigenziali ed al controllo strategico. A tale fine provvede a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
b) verificare attraverso il controllo di gestione di cui all'art. 49 del presente Statuto l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali in assenza delle relative figure
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obbiettivi predefiniti. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano gli strumenti e le metodologie più idonee all'attuazione del presente comma.
6. La Giunta fornisce al Consiglio Comunale, periodicamente e comunque almeno annualmente, dati di cui al precedente comma, al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo di controllo.
7. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio o di ufficio o di qualifica di alta specializzazione può essere ricoperto mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato

Art. 30
Funzioni organizzative e di direzione,
rappresentanza esterna dell'ente


1. Le competenze operative ed organizzative del segretario generale, del direttore generale (nominato in forma associata), del segretario generale con funzioni di direttore (se conferite), del vicesegretario, dei responsabili dei servizi e degli uffici sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle leggi e dei principi statutari.
2. Nel caso di nomina associata del direttore generale la convenzione stipulata tra i comuni indicherà le procedure di nomina e di revoca, i compiti e le funzioni del direttore generale, nonché i rapporti con il segretario generale.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì l'attribuzione di funzioni al segretario nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale nonché il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario comunale.
4. Il regolamento indica inoltre gli adempimenti da predisporre per i casi di vacanze dovute ad assenze o impedimenti.

Art. 31
Rappresentanza esterna dell'ente


1. In conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il segretario generale, provvisto di qualifica dirigenziale per previsione di contratto di lavoro, rappresenta all'esterno l'ente con i responsabili dei servizi ed i responsabili di ufficio, secondo principi di competenza per "materia" e competenza per "valore", privilegiando, comunque, in
capo al segretario generale quelle funzioni in cui prevalgono l'esigenza di unitarietà d'indirizzo ed alta amministrazione, il carattere apicale e fiduciario, la caratteristica di stretta connessione con gli organi dell'ente.

Art. 32
Gestione del personale ed accesso agli impieghi


1. Le modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il regolamento individua altresì i criteri oggettivi per la selezione dei soggetti destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti di
responsabili di servizi o uffici, dirigenti o alte specializzazioni.
2. Le professionalità acquisite nell'Ente vengono valorizzate con gli strumenti di cui alla contrattazione collettiva.

Art. 33
Formazione e aggiornamento professionale e relazioni sindacali


1. Il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti alle esigenze di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa è assicurato attraverso la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale.
2. A tali funzioni è destinato annualmente un importo tendente, in linea di massima, all'1% (uno per cento) del monte salari, comunque mai inferiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento).
3. L'amministrazione riconosce la prioritaria fun zione sindacale di tutela dei lavoratori, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati.
4. Tale riconoscimento trova sede primaria nell'istituto della contrattazione decentrata ed integrativa.
5. L'amministrazione attiva tutte le possibili forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali, consultazione, informazione, esame e simili, secondo le modalità contenute nel contratto di lavoro.

Art. 34
Il Segretario generale ed il vice segretario


1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degliorgani dell'ente in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa alla funzione di direzione organizzativa e rappresenta all'esterno l'ente.
2. Dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. È prevista la figura del vicesegretario che svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario generale.

CAPO III
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 35
Servizi pubblici locali


1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a Società di capitale, senza che l'eventuale partecipazione azionaria incida sulla natura giuridica dell'istituto della concessione.

Art. 36
Conferenza di servizi


1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. La conferenza può essere indetta anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche diverse ed è convocata su richiesta dell'interessato dall'amministrazione qualora la stessa sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

Art. 37
Accordi di programma


1. Il Sindaco può concludere appositi accordi secondo le previsioni di legge per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art 38
Servizi Pubblici Locali


Abrogato

Art. 39
Aziende Speciali


1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio comunale con proprio atto approvato a maggioranza assoluta dei componenti determina il capitale di dotazione, le finalità e gli indirizzi della costituenda azienda, le modalità di esercizio della vigilanza e di verifica dei risultati di gestione.
4. Nell'ambito della legge ed in conformità al disposto del Consiglio comunale di cui al comma 3 l'azienda speciale adotta un proprio statuto e regolamenti che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento.
5. Il Consiglio comunale è competente ad approvare lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a nominare contestualmente con la stessa maggioranza gli amministratori dell'azienda tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché in possesso di requisiti di professionalità o capacità amministrativa in seguito a studi compiuti e/o ad attività svolte presso enti o aziende pubbliche o private ovvero per gli uffici ricoperti.
6. Il Presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio comunale su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali assegnati; essa deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.
7. Il Consiglio Comunale è altresì competente ad approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti gli atti fondamentali dell'azienda individuati dalla legge.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 40
Istituzioni


1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per la gestione di servizi d'interesse sociale, dotato di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti l'atto costitutivo dell'istituzione individuando il settore sociale d'intervento, i servizi di competenza e le finalità.
3. Il Consiglio comunale adotta altresì il regolamento della istituzione che disciplina, in conformità alle leggi ed allo statuto, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi, di esercizio della vigilanza ed ogni altro aspetto relativo alla struttura ed al funzionamento dell'istituzione ed individua gli atti fondamentali adottati dagli organi dell'istituzione soggetti ad approvazione del Consiglio.
quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e possono essere revocati con atto del Sindaco. Le persone da nomina le non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale e ad esse si applicano le disposizioni relative alle dimissioni, sospensione, rimozione e decadenza previste dalle leggi vigenti per il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.
6. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì la modalità di nomina del direttore che può avvenire con atto di nomina del Sindaco fra il personale dipendente del Comune in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso ed in armonia con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, ovvero attraverso selezione pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 41
Convenzioni


1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e altri Comuni.
2. Le convenzioni sono adottate dal Consiglio comunale a maggioranza semplice e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 42
Consorzi


1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Comune può costituire un consorzio con la Provincia e altri Comuni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tale fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione di servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 43
Partecipazione degli amministratori locali


1. Su designazione dei competenti organi del Comune possono partecipare agli enti ed alle società di cui al presente capo in qualità di amministratori i consiglieri e gli assessori comunali senza che ciò determini il sorgere di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità di pubblicità periodica relativa alla copertura di cariche di amministratore di società controllata o consorzio partecipato da parte di consiglieri e assessori comunali.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 44
Demanio e patrimonio


1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile della gestione dei beni demaniali e patrimoniali risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 45
Finanza locale


1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale, che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 46
Bilancio e programmazione finanziaria


1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.
3. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.
4. Il Bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile della ragioneria.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 47
Controllo finanziario e contabile


1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti, scelti secondo le modalità previste dalla legge.
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine, hanno facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta Comunale se richiesti.
4. Il collegio dei revisori esercita, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione. Spettano inoltre al collegio dei revisori le competenze di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 77/95 e successive modifiche revisori dei conti rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
6. Se le irregolarità riscontrate sono gravi ne riferiscono immediatamente al Consiglio.


Art. 48
Contratti e scelta del contraente

Abrogato

Art. 49
Controllo di gestione


1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraversol'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Le modalità del controllo di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.


TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E TRASPARENZA DELL'ADOZIONE AMMINISTRATIVA


CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50
Libere forme di organizzazione dei cittadini


1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della sua azione.
2. A tal fine il Comune riconosce, valorizza e sostiene la presenza e l'attività delle libere forme associative, delle organizzazioni del volontariato sociale e dei comitati di gestione anche per concorrere alla gestione dei servizi sociali.
3. La valorizzazione delle associazioni può avvenire favorendo l'accesso alla struttura ed ai servizi comunali ed anche mediante la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 51
Partecipazione dei cittadini


1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita amministrativa dell'ente attraverso forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti,
nonché attraverso forme di consultazione di organismi sociali, di soggetti economici, dei sindacati dei lavoratori, per un utile apporto di conoscenze al fine della formazione dei programmi di intervento pubblico e della soluzione dei problemi amministrativi.
2. L'Amministrazione comunale darà attenzione, ascolto e possibile presenza alle manifestazioni di dibattito, di opinione e di consultazione che, su argomenti di interesse della comunità, dovessero essere autonomamente promossi da forum di cittadini.
3. Il Comune riconosce altresì quali organismi di partecipazione i "forum di cittadini", vale a dire riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Art. 52
Forme di consultazione popolare


1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti in materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche sociali e sindacali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.


CAPO II
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 53
Forme di collaborazione dei cittadini


1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse generale e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione dell'atto nonché alla stipulazione di accordi per determinare il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.
2. Allo scopo, l'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, provvederà direttamente o su istanza dell'interessato a dare preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Un apposito regolamento stabilirà i modi e le forme di attivazione della procedura di cui al presente articolo nonché le categorie di atti per le quali l'informazione è d'obbligo.

Art. 54
Istanze, petizioni e proposte


1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa. Parimenti tutti i cittadini possono presentare all'Amministrazione, anche in forma collettiva, istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi della comunità.
2. Per la presentazione di interrogazioni, istanze, petizioni e proposte non è prevista nessuna particolare forma se non che siano fatte per iscritto, che contengano chiara la richiesta e che siano regolarmente firmate.
3. Il Sindaco risponderà all'interrogazione entro il termine massimo di 30 giorni.
4. Le istanze, proposte e petizioni annesse dovranno essere esaminate e decise dall'organo competente e dell'esito gli interessati dovranno ottenere risposta scritta da parte del Sindaco o suo delegato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione.

CAPO III
DIRITTI DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 55
La pubblicità degli atti


1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante esame ed estrazione di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e del regolamento.
3. Il Comune, mediante regolamento, assicurerà a tutti i cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il diritto all'informazione sull'attività amministrativa e politica istituzionale è garantito in forma preventiva, costante e tempestiva nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti con propria struttura organizzativa nell'ambito comunale.
5. Il Comune si adopera affinché negli organismi ed enti dallo stesso partecipati siano garantite idonee forme di collegamento informativo.

Art. 56
Referendum consultivi


1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di rilevanza generale del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da 1/5 (un quinto del corpo elettorale).
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione tecnica extra consiliare, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data che dovrà essere fissata entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della roposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. La consultazione si effettua durante una sola giornata, con apertura ininterrotta dei seggi per almeno 10 ore. Lo spoglio delle schede avrà luogo immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
13. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a
referendum.